Art. 6.
(Somministrazione di lavoro).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
      2. La conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato resta consentita nelle ipotesi che legittimano la conclusione di un contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'articolo 5 e in conformità delle disposizioni stabilite dal medesimo articolo, purché non sia intercorsa tra lavoratore e datore di lavoro una previa intesa assuntiva che preveda il ricorso solo formale all'intervento dell'agenzia di somministrazione.
      3. Per la durata del contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      4. Qualora la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del

 

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presente articolo o alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato sin dall'inizio della somministrazione con il soggetto utilizzato.
      5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 e gli articoli 22, 27 e 28 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.